(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 dell'11 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), z), e l'art. 69 dello statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Considerato che: 1. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 si e' verificato un significativo ricorso a varianti ai regolamenti urbanistici che ha consentito ai comuni di pianificare interventi ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi strumenti generali, arginando la portata delle limitazioni dell'attivita' edilizia previste dagli articoli 228 e 229; 2. In considerazione della scadenza del regime transitorio, in data 27 novembre 2017, che interessa i comuni ricadenti nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e 229 della legge regionale n. 65/2017, si ritiene necessario dare riscontro alle numerose sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, differendo al 27 maggio 2018 il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge previsto per l'approvazione delle varianti disciplinate dai medesimi articoli; 3. L'opportunita' di tale scelta e' stata valutata anche in un'ottica di economicita' volta a tener conto dell'ingente impiego di risorse economiche e professionali spese dalle amministrazioni medesime nella redazione degli atti di governo del territorio; 4. Alla luce di quanto sopra, si e' ritenuto pertanto necessario prevedere il differimento alla data del 27 maggio 2018 del termine di scadenza stabilito da tali disposizioni al fine di portare a compimento i procedimenti di varianti adottate entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014; 5. Si ritiene opportuno altresi' che tale differimento sia concesso solo ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti; 6. Considerata la scadenza fissata dalle sopracitate disposizioni transitorie della medesima legge regionale, prevista per il 27 novembre 2017, si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione; Approva la presente legge: Art. 1 Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'art. 228 della legge regionale n. 65/2014. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 e' differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni: a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2; b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'art. 96, comma 1, e' ridotto a due anni. 2-quater. Il termine di due anni previsto al comma 2-ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2-bis.». 2. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «approvazione» e' sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore».