(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  51
                       dell'11 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), z),  e  l'art.
69 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Considerato che: 
    1. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 si  e'
verificato  un  significativo  ricorso  a  varianti  ai   regolamenti
urbanistici che ha consentito ai  comuni  di  pianificare  interventi
ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi  strumenti
generali,  arginando  la  portata  delle  limitazioni  dell'attivita'
edilizia previste dagli articoli 228 e 229; 
    2. In considerazione della scadenza del  regime  transitorio,  in
data 27 novembre 2017, che interessa i comuni  ricadenti  nell'ambito
delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e  229  della
legge regionale n. 65/2017, si ritiene necessario dare riscontro alle
numerose sollecitazioni  pervenute  dalle  amministrazioni  comunali,
differendo al 27 maggio 2018 il termine di tre anni  dall'entrata  in
vigore  della  legge  previsto  per  l'approvazione  delle   varianti
disciplinate dai medesimi articoli; 
    3. L'opportunita' di tale  scelta  e'  stata  valutata  anche  in
un'ottica di economicita' volta a tener conto dell'ingente impiego di
risorse  economiche  e  professionali  spese  dalle   amministrazioni
medesime nella redazione degli atti di governo del territorio; 
    4. Alla luce di quanto sopra, si e' ritenuto pertanto  necessario
prevedere il differimento alla data del 27 maggio 2018 del termine di
scadenza  stabilito  da  tali  disposizioni  al  fine  di  portare  a
compimento i procedimenti di varianti adottate entro  il  termine  di
tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014; 
    5. Si  ritiene  opportuno  altresi'  che  tale  differimento  sia
concesso solo ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo
piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti; 
    6. Considerata la scadenza fissata dalle sopracitate disposizioni
transitorie della  medesima  legge  regionale,  prevista  per  il  27
novembre 2017, si dispone l'entrata in vigore della presente legge il
giorno stesso della pubblicazione; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento del termine previsto per l'approvazione delle  varianti.
  Modifiche all'art. 228 della legge regionale n. 65/2014. 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 228 della legge regionale 10  novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio),  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «2-bis. Il termine per l'approvazione  delle  varianti  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti
entrambe le seguenti condizioni: 
    a) abbia adottato le varianti di cui ai commi  1  e  2  entro  il
termine di cui al medesimo comma 2; 
    b)  avvii  il  procedimento  del  nuovo  piano  operativo   prima
dell'approvazione delle varianti medesime. 
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, il termine del  procedimento
di formazione del piano operativo di cui all'art.  96,  comma  1,  e'
ridotto a due anni. 
  2-quater. Il termine di due anni previsto al comma 2-ter si applica
anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del  nuovo  piano
operativo entro il termine di cui al comma 2,  nel  caso  in  cui  si
avvalgano del differimento di cui al comma 2-bis.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale  n.  65/2014,  la
parola: «approvazione» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «entrata  in
vigore».